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L'articolo 48 della Costituzione sancisce il principio del suffragio universale, conferendo la qualità di elettori a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e che non si trovano in alcuna delle condizioni escludenti previste dalla legge. Il voto è altresì personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. Esso non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale previsti dalla legge.
L'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 223/67, disciplinando l'elettorato attivo (coloro che hanno il diritto di votare) esclude dal diritto di voto:
L'elettore può votare soltanto se si presenta al suo seggio munito di tessera elettorale, che gli viene rilasciata dall'ufficio elettorale del Comune di residenza in occasione di una consultazione elettorale o di un referendum popolare. In esso vi sono i suoi dati salienti desunti dalle liste elettorali, oltre a luogo e sezione presso il quale recarsi per votare.
Nota Bene. Nonostante la Costituzione italiana affermi che il voto è un dovere civico, chi non si reca a votare in occasione di una consultazione elettorale non deve più, come avveniva in passato, giustificare la sua assenza o il suo impedimento al Comune di residenza.